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QUANDO CONTINUA AD APPLICARSI LA DISCIPLINA PRECEDENTE

Continuano a essere valutate secondo la normativa applicabile al 27 marzo 2025 soltanto:

  • le domande complete presentate entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025;
  • le domande presentate nel giorno di un appuntamento comunicato dall’Ufficio competente entro lo stesso termine;
  • le domande giudiziali presentate entro lo stesso termine.

 

Alla luce della nuova legge si precisa che:

Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente. Per domande “presentate” si intende:

  • consegnate allo sportello dell’Ufficio consolare prima della data ed ora sopra indicate;
  • spedite per posta con tracciamento di data ed ora, antecedenti al termine sopra indicato;
  • spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell’Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;
  • ricevute su Fast-It prima del termine sopra indicato.

 

Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all’Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la normativa precedente.

Per “appuntamento comunicato all’interessato dall’Ufficio competente” si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall’interessato dal portale Prenot@mi o dall’indirizzo e-mail istituzionale della Sezione dell’Ufficio consolare competente per l’istanza.

 

In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.

 

Ultimo aggiornamento: 10 aprile 2026