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Art. 3-bis – Quadro sintetico

Per i nati all’estero in possesso di altra cittadinanza, la cittadinanza italiana può ancora essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti situazioni:

a) la domanda amministrativa, completa della necessaria documentazione, è stata presentata entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025;
a-bis) la domanda è stata presentata nel giorno fissato da un appuntamento comunicato dall’Ufficio competente entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025;
b) lo status civitatis è stato accertato giudizialmente a seguito di domanda giudiziale presentata entro lo stesso termine;
c) un genitore o un nonno possiede, oppure possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.

 

Per l’ipotesi di cui alla lettera c), In deroga agli esistenti meccanismi di trasmissione automatica della cittadinanza è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della nuova norma ed è in possesso di altra cittadinanza, a meno che non la derivi da un ascendente di primo o di secondo grado che possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana. Si considera la situazione alla data di nascita dell’interessato.

Il principio generale che, nel nostro ordinamento, determina l’acquisto automatico della cittadinanza non è, in altri termini, mutato. Esso ha subito tuttavia due importanti limitazioni. La prima di ordine generazionale, nel senso che la possibilità di ricostruire la cittadinanza per discendenza del richiedente nato all’estero si ferma alla generazione degli ascendenti di secondo grado (nonno o nonna).

La seconda di carattere ordinamentale, nel senso che il dante causa del richiedente (l’ascendente dal quale l’interessato sostiene derivare la cittadinanza) deve essere, o deve essere stato al momento della morte, esclusivamente italiano e non contemporaneamente in possesso di altra cittadinanza oltre a quella italiana. Attenzione: nel caso in cui l’istante ricolleghi la sua domanda al nonno deve comunque dimostrare che la linea di trasmissione della cittadinanza passi anche attraverso il genitore senza essersi interrotta.

 

Per l’ipotesi di cui alla lettera d), l’interessato può ottenere la cittadinanza italiana se il genitore, o l’adottante (in base ad adozione avvenuta durante la minore età dell’adottato), che ha acquistato la cittadinanza per matrimonio, per residenza, o per beneficio di legge, ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita, o adozione, del figlio/a.

Non rileva la residenza in Italia del cittadino italiano prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero e non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione riguardo alla residenza.

 

Ultimo aggiornamento: 10 aprile 2026