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QUANDO SI APPLICA QUESTA PROCEDURA

Questa procedura si applica agli ex cittadini italiani che abbiano perduto la cittadinanza italiana prima del 16 agosto 1992 e che intendano riacquistarla mediante dichiarazione presso l’Ufficio Consolare o per successiva residenza in Italia.

Il riacquisto può avvenire in uno dei seguenti modi:

  • mediante dichiarazione resa presso l’Ufficio consolare, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c), L. 91/1992; in tal caso, l’interessato dovrà trasferire la propria residenza stabile in Italia entro un anno dalla dichiarazione;
  • mediante residenza in Italia per almeno un anno continuativo, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d), L. 91/1992. In questo secondo caso non è necessaria la dichiarazione consolare.

La presente sezione riguarda esclusivamente la prima ipotesi, ossia il riacquisto mediante dichiarazione ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c), L. 91/1992.

Si richiama l’attenzione sul fatto che il mancato trasferimento della residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione comporta l’inefficacia della stessa.

 

Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2026