La legge 5 febbraio 1992, n. 91, entrata in vigore il 16 agosto 1992, ha stabilito che l’acquisto volontario di una cittadinanza straniera non comporta più, di per sé, la perdita automatica della cittadinanza italiana, salvo il caso di rinuncia formale ai sensi dell’art. 11.
Resta tuttavia fermo che coloro che hanno acquistato volontariamente una cittadinanza straniera prima del 16 agosto 1992 hanno perduto la cittadinanza italiana secondo la disciplina allora vigente. In tali casi, l’ex cittadino italiano può oggi riacquistarla senza rinunciare all’altra cittadinanza, secondo una delle modalità previste dall’art. 13 della legge n. 91/1992.
In questo caso, il riacquisto si verifica dal giorno successivo al compimento di un anno di residenza in Italia.
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Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2026