- Che cosa debbo presentare per il rilascio di un nuovo passaporto?
Occorre presentare:
- Modulo di domanda compilato e firmato;
- Il passaporto precedente o, in caso di primo passaporto, altro documento comprovante la cittadinanza italiana e documento d’identità con fotografia e firma, italiano o straniero e in corso di validità;
- Una fototessera recente;
- In caso di furto/smarrimento del passaporto deve essere presentata anche la denuncia presentata alla stazione di polizia statunitense più vicina;
- Pagamento della tariffa consolare.
- Si può presentare la domanda di rilascio di passaporto per posta?
No, è necessario prenotare un appuntamento tramite Prenot@Mi e presentarsi personalmente.
- L’assenso per il figlio minore può essere espresso solo personalmente?
Sì. Il genitore non presente all’appuntamento dovrà sottoscrivere il relativo atto di assenso. Se il genitore che rilascia l’assenso è cittadino dell’Unione Europea può sottoscrivere l’atto presentandosi personalmente presso l’Ufficio Consolare, o può inviarlo per via telematica (PEC o posta elettronica ordinaria) unitamente ad una copia fotostatica del proprio documento d’identità.
La firma del genitore NON cittadino dell’Unione Europea può essere autenticata nei modi previsti dalla vigente normativa da parte del funzionario che riceve di persona dall’interessato la dichiarazione, previa identificazione del dichiarante, o tramite autentica da parte di autorità straniera (negli USA il Notary Public, in Italia la Questura).
- Cosa si deve fare nel caso in cui l’altro genitore rifiuti il consenso per il rilascio del passaporto del figlio minore?
Nel caso in cui il richiedente si veda rifiutare il consenso per il rilascio del passaporto del figlio minore da parte dell’altro genitore, è possibile rilasciare il passaporto in presenza dell’autorizzazione del giudice tutelare. In tali casi, per ottenere la predetta autorizzazione, il richiedente presenta istanza formale al giudice tutelare competente per il luogo di residenza e/o domicilio del minore (o del cittadino sottoposto a potestà tutoria), illustrando i motivi del mancato consenso e condividendo i dati di contatto di chi nega l’assenso. Qualora il minore o il cittadino sottoposto a potestà tutoria si trovi all’estero, la predetta istanza è presentata al capo dell’Ufficio Consolare. Questo, nell’esercizio delle funzioni di giudice tutelare ai sensi degli articoli 33 e 34 del D.Lgs. n. 71/2011, dopo aver espletato ogni utile accertamento istruttorio atto a garantire la tutela del minore, emette un provvedimento motivato di autorizzazione o di diniego al rilascio del documento.
- Una donna può avere sul passaporto il cognome del coniuge?
Su espressa richiesta il cognome del coniuge viene annotato a pag. 4 del libretto a condizione che il matrimonio sia avvenuto in Italia o sia stato trascritto nei registri di stato civile in Italia, se avvenuto all’estero.
- I cittadini italiani nati all’estero che non abbiano mai posseduto un passaporto italiano possono farne richiesta?
Sì, se hanno presentato il certificato di nascita all’Ufficio Consolare competente per la trasmissione dello stesso ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune italiano di riferimento AIRE (nel caso di minori di età o di coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana) oppure se l’atto di nascita risulta già registrato in Italia.
- Dove posso trovare altre informazioni sui passaporti?
Per ulteriori informazioni sulla normativa e sul rilascio di passaporti italiani, si invita a visitare il sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a questo indirizzo: https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/documenti_di_viaggio/passaporto/
- La rilevazione delle impronte digitali è obbligatoria?
Lo è per tutti i cittadini di età pari o superiore ai 12 anni, fatti salve specifiche eccezioni previste dalla legge:
- in caso di patologia o impedimento fisico permanente opportunamente documentati (ad es. certificazione medica rilasciata da un’autorità sanitaria locale, strutture ospedaliere, ecc.);
- in caso di menomazione o malformazione fisica evidente (si prescinde in tal caso dalla certificazione medica).