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RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA

La presente sezione riguarda alcuni casi specifici in cui un ex cittadino italiano, che abbia perduto la cittadinanza secondo la disciplina vigente al momento della perdita, può oggi riacquistarla nei modi previsti dalla legge.

La legge 5 febbraio 1992, n. 91, entrata in vigore il 16 agosto 1992, ha stabilito che l’acquisto volontario di una cittadinanza straniera non comporta più, di per sé, la perdita automatica della cittadinanza italiana, salvo il caso di rinuncia formale ai sensi dell’art. 11. Restano tuttavia rilevanti le perdite di cittadinanza verificatesi prima del 16 agosto 1992 secondo la disciplina previgente. Inoltre, la legge 23 maggio 2025, n. 74, ha riaperto in via temporanea, in casi determinati, i termini per il riacquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 91/1992.

 

A seconda della situazione dell’interessato, il riacquisto può avvenire secondo una delle seguenti procedure:

RIACQUISTO EX ART. 13, COMMA 1, LETTERA C), L. 91/1992
Per ex cittadini italiani che hanno perduto la cittadinanza prima del 16 agosto 1992 e intendono riacquistarla rendendo una dichiarazione presso il Consolato e trasferendo poi la residenza stabile in Italia entro un anno, oppure riacquistandola per effetto di un anno di residenza legale in Italia.

RIACQUISTO EX ART. 17, COMMA 1, L. 91/1992
Per ex cittadini italiani nati in Italia o già residenti in Italia per almeno due anni continuativi, che abbiano perduto la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in alcune specifiche ipotesi previste dalla legge n. 555/1912. La dichiarazione può essere resa dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027.

  

Effetti sui figli minori
Il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore NON comporta automaticamente l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del figlio minore convivente.
Ai sensi dell’art. 14 della legge n. 91/1992, come modificato dalla legge n. 74/2025, il figlio minore convivente acquista la cittadinanza italiana soltanto se, alla data del riacquisto da parte del genitore, risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi, ovvero dalla nascita se di età inferiore ai due anni.

 

Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2026