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Cittadinanza Per Discendenza

CITTADINANZA PER DISCENDENZA

La legge 23 maggio 2025 n. 74 – che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 28 marzo 2025 n. 36 – ha apportato significativi cambiamenti alla normativa sulla cittadinanza così come disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 n. 91. I principali ambiti d’intervento riguardano le disposizioni relative alla cittadinanza per i nati all’estero, la cittadinanza per beneficio di legge e le norme di temperamento dei nuovi limiti.

La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile al seguente link.

Il principio sancito dall’art. 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, quello della trasmissione automatica della cittadinanza italiana per discendenza o iure sanguinis, non è mutato.

Esso ha tuttavia subito due importanti limitazioni.

  • La prima di ordine generazionale, nel senso che la possibilità di ricostruire la cittadinanza per discendenza del richiedente si ferma alla generazione degli ascendenti di secondo grado (a quella cioè dei suoi nonni). Con l’entrata in vigore della Legge 23 maggio 2025 n. 74 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 28 marzo 2025 n. 36 non è in altri termini più consentito retrocedere oltre la generazione dei nonni dell’istante nella ricostruzione della linea di trasmissione del diritto a vantaggio di questi.
  • La seconda di carattere legale, nel senso che il dante causa del richiedente (l’ascendente dal quale l’interessato assume derivare la cittadinanza) deve essere, o deve essere stato al momento della morte, esclusivamente italiano e non possedere, o avere posseduto al momento della morte, altra cittadinanza se non quella italiana (circostanza che, ad esempio, esclude dal novero degli ascendenti capaci di trasmettere automaticamente il nostro status civitatis ai rispettivi discendenti i doppi cittadini italiani e statunitensi).

Al centro delle nuove norme viene pertanto posto il criterio dell’esistenza di un legame effettivo dei richiedenti con la nostra comunità nazionale, legame comprovabile, come si vedrà in seguito, anche attraverso la dimostrazione di risiedere, o avere risieduto, in Italia per i periodi previsti dalla legge in relazione alle diverse fattispecie previste.

Si attira, in particolare, l’attenzione sul nuovo art. 3-bis:

In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;

  1. b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
  2. c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
  3. d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

Pertanto, in base alla nuova legge n.91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis dalla nascita soltanto:

  • il richiedente nato in Italia in qualsiasi data;
  • il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
  • il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis

 

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Alla luce della nuova legge si precisa che:

  • Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente.

Per domande “presentate” si intende:

  • consegnate allo sportello dell’Ufficio consolare prima della data ed ora sopra indicate;
  • spedite per posta con tracciamento di data ed ora, antecedenti al termine sopra indicato;
  • spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell’Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;
  • ricevute su Fast-It prima del termine sopra indicato.

 

  • Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all’Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la normativa precedente.

Per “appuntamento comunicato all’interessato dall’Ufficio competente” si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall’interessato dal portale Prenot@mi o dall’indirizzo e-mail istituzionale della Sezione dell’Ufficio consolare competente per l’istanza.

3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.