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Art. 3-bis, comma 1, lettera D)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA PER I NATI ALL’ESTERO

 

Art. 3-bis, comma 1, lettera d)

In base alla lettera d) del medesimo articolo, l’interessato può ottenere la cittadinanza italiana se il genitore, o l’adottante (in base ad adozione avvenuta durante la minore età dell’adottato), che ha acquistato la cittadinanza per matrimonio, per residenza, o per beneficio di legge, ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita, o adozione, del figlio/a.

Non rileva la residenza in Italia del cittadino italiano prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero e non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione riguardo alla residenza

Trova i formulari e le procedure al seguente link:

Procedure e formulari