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Art. 3-bis, comma 1, lettera C)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA PER I NATI ALL’ESTERO

 

Art. 3-bis, comma 1, lettera c)

In deroga agli esistenti meccanismi di trasmissione automatica della cittadinanza (compreso quello dello iure sanguinis, che non viene eliminato bensì semplicemente limitato) è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della nuova norma ed è in possesso di altra cittadinanza, a meno che non la derivi da un ascendente di primo o di secondo grado che possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana. Si considera la situazione alla data di nascita dell’interessato.

Il principio generale che, nel nostro ordinamento, determina l’acquisto automatico della cittadinanza non è, in altri termini, mutato. Esso ha subito tuttavia due importanti limitazioni. La prima di ordine generazionale, nel senso che la possibilità di ricostruire la cittadinanza per discendenza del richiedente nato all’estero si ferma alla generazione degli ascendenti di secondo grado (nonno o nonna). Nella ricostruzione del proprio status civitatis non è più consentito retrocedere oltre la generazione dei nonni dell’istante.

La seconda di carattere ordinamentale, nel senso che il dante causa del richiedente (l’ascendente dal quale l’interessato sostiene derivare la cittadinanza) deve essere, o deve essere stato al momento della morte, esclusivamente italiano e non contemporaneamente in possesso di altra cittadinanza oltre a quella italiana (come nel caso dei doppi cittadini italiani e statunitensi). Attenzione: nel caso in cui l’istante ricolleghi la sua domanda al nonno deve comunque dimostrare che la linea di trasmissione della cittadinanza passi anche attraverso il genitore senza essersi interrotta.

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Procedure e formulari