In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.
Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.
In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.
Le dichiarazioni dovranno essere rese presenzialmente presso l’Ufficio consolare davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile.
Occorrerà allegare anche documento d’identità del richiedente e del figlio/a, prova di residenza nella circoscrizione consolare, oltre alla documentazione elencata nel modulo di dichiarazione pertinente.
Il comma 513, dell’art. 1, della L. 30 dicembre 2025 n. 199 ha introdotto importanti modifiche alle disposizioni sull’acquisto della cittadinanza. In particolare:
- le domande presentate per voler far acquistare ai propri figli minori la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, lettera b) della legge n. 91/1992, potranno essere presentate entro tre anni – e non più entro un anno – dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
- Dal primo gennaio 2026, inoltre, per le dichiarazioni di cui al citato art. 4, comma 1-bis, lettera b) della L. 91/1992, nonché per quelle da rendersi entro il 31 maggio 2026 relativamente ai figli di almeno un cittadino italiano per nascita ancora minorenni alla data del 24 maggio 2025, non sarà più dovuto il pagamento del contributo di 250 euro originariamente previsto.
Esse verranno pertanto ricevute a titolo gratuito. Le predette misure non hanno carattere retroattivo. Non sarà pertanto possibile prendere in considerazione domande di rimborso del contributo versato in applicazione della normativa vigente sino al 31.12.2025.
Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.