In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.
Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.
In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.
Le dichiarazioni dovranno essere rese presenzialmente presso l’Ufficio consolare davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile.
Occorrerà allegare anche documento d’identità del richiedente e del figlio/a, prova di residenza nella circoscrizione consolare, oltre alla documentazione elencata nel modulo di dichiarazione pertinente.
In base all’articolo 9-bis della legge n. 91/1992, si applica il pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro, per ciascun minorenne, con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:
“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)
Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.