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ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER “BENEFICIO DI LEGGE”

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025, convertito nella Legge n. 74 del 23 maggio 2025, e dalle successive disposizioni della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, la normativa sull’acquisto della cittadinanza italiana per i figli minorenni nati all’estero è stata aggiornata.

In alcune situazioni, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino italiano non acquisiscono automaticamente la cittadinanza italiana alla nascita.
In tali casi, la cittadinanza può essere acquisita tramite una dichiarazione dei genitori, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1-bis della legge n. 91/1992, oppure dalle disposizioni transitorie introdotte dal Decreto-legge n. 36/2025.

Il minore che acquisisce la cittadinanza con questa procedura non è cittadino italiano dalla nascita o iure sanguinis: in caso di esito positivo dell’accertamento, la cittadinanza si acquista dal giorno successivo alla dichiarazione resa dai genitori.

Il soggetto che ha acquisito la cittadinanza italiana tramite questa procedura potrà rinunciarvi una volta raggiunta la maggiore età, purché sia in possesso di un’altra cittadinanza.

 

Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2026