AQUISTO AUTOMATICO FIGLI MINORENNI
FIGLI MINORENNI NATI ALL’ESTERO DI CITTADINI ITALIANI.
Il minore nato all’estero da genitori italiani è considerato automaticamente cittadino italiano SOLO SE ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
– Alla data di nascita il minore può ottenere esclusivamente la cittadinanza italiana, cioè non ha né può avere nessun’altra cittadinanza per esempio iure sanguinis, iure soli, cittadinanza per opzione, ecc. I nati negli Stati Uniti acquisiscono la cittadinanza statunitense per Ius soli (nascita sul territorio).
– Alla data di nascita del minore, un ascendente di primo o di secondo grado (genitori/nonni) possiede (o possedeva al momento della morte), esclusivamente la cittadinanza italiana.
Consulta i seguenti link per completa informazione e requisiti:
art. 3 bis lettera c
– genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 ANNI CONSECUTIVI successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a.
Il genitore cittadino italiano che ha acquistato la cittadinanza per matrimonio, per residenza, o per beneficio di legge, deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a. Non rileva la residenza in Italia del cittadino italiano prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero e non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione riguardo alla residenza
Consulta i seguenti link per completa informazione e requisiti:
art. 3 bis lettera d
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SE NON SONO SODDISFATTI I REQUISITI DI CUI SOPRA
IL MINORE HA LE SEGUENTI ALTERNATIVE
PER ACQUISTARE LA CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE:
– art. 4 comma 1 bis della legge 91/1992
– art. 1, c. 1-ter del D.L. n. 36/2025)
(consulta le informazioni nella barra laterale)