Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Acquisto automatico figli minorenni

AQUISTO AUTOMATICO FIGLI MINORENNI

FIGLI MINORENNI NATI ALL’ESTERO DI CITTADINI ITALIANI.

 

Il minore nato all’estero da genitori italiani è considerato automaticamente cittadino italiano SOLO SE ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

–              Alla data di nascita il minore può ottenere esclusivamente la cittadinanza italiana, cioè non ha né può avere nessun’altra cittadinanza per esempio iure sanguinis, iure soli, cittadinanza per opzione, ecc.  I nati negli Stati Uniti acquisiscono la cittadinanza statunitense per Ius soli (nascita sul territorio).

–              Alla data di nascita del minore, un ascendente di primo o di secondo grado (genitori/nonni) possiede (o possedeva al momento della morte), esclusivamente la cittadinanza italiana.

Consulta i seguenti link per completa informazione e requisiti:

art. 3 bis lettera c

Procedure e formulari

–              genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 ANNI CONSECUTIVI successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a.

Il genitore cittadino italiano che ha acquistato la cittadinanza per matrimonio, per residenza, o per beneficio di legge, deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a. Non rileva la residenza in Italia del cittadino italiano prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero e non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione riguardo alla residenza

 

Consulta i seguenti link per completa informazione e requisiti:

art. 3 bis lettera d

https://ambwashingtondc.esteri.it/wp-content/uploads/2025/09/PROCEDURE-art.-3bis-comma-1-lettera-d-ADULTS-and-MINORS.pdf

……………

 

SE NON SONO SODDISFATTI I REQUISITI DI CUI SOPRA

IL MINORE HA LE SEGUENTI ALTERNATIVE

PER ACQUISTARE LA CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE:

 

– art. 4 comma 1 bis della legge 91/1992

– art. 1, c. 1-ter del D.L. n. 36/2025)

(consulta le informazioni nella barra laterale)