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SECONDO CASO: art. 1, comma 1-ter decreto legge 36/2025

Si tratta di una disposizione transitoria e si applica qualora siano soddisfatte TUTTE le seguenti condizioni:

  • L’individuo era minorenne alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ovvero non aveva ancora compiuto 18 anni alla data del 24 maggio 2025;
  • L’individuo è figlio di cittadini per nascita che rientrano nelle situazioni di cui alle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della Legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere stati riconosciuti cittadini sulla base di un’istanza amministrativa o giudiziale presentata entro le ore 13:00 (ora di Roma) del 27 marzo 2025, oppure sulla base di un’istanza presentata in seguito a un appuntamento comunicato dall’Ufficio Consolare o dal Comune entro la stessa data;
  • La dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio Consolare entro e non oltre il 31 maggio 2026. Qualora il richiedente, minorenne al 24 maggio 2025, raggiunga la maggiore età prima di tale termine, la dichiarazione deve essere presentata personalmente dal richiedente entro lo stesso termine.

Le dichiarazioni devono essere rese di persona presso l’Ufficio Consolare, alla presenza dei funzionari delegati allo svolgimento delle funzioni di stato civile.