L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.
Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello Stato Civile del Comune italiano (D. Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, e D. Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, e D. Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7).
Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.
La procedura si applica quindi nei seguenti casi:
- matrimonio con cittadino/a italiano/a celebrato dopo il 27 aprile 1983
- unione civile con cittadino/a italiano/a regolarmente trascritta in Italia
NOTA BENE:
CONDIZIONI ESSENZIALI PER L’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA
Al fine di poter avviare la procedura per l’acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, le seguenti condizioni essenziali devono sussitere:
- Residenza nella circoscrizione consolare
La domanda deve essere presentata alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la residenza del richiedente, esclusivamente tramite l’apposito portale informatico.
Il coniuge o la parte dell’unione civile di cittadinanza italiana deve risultare residente nella medesima circoscrizione consolare, regolarmente iscritto all’AIRE e convivente allo stesso indirizzo del richiedente. In caso di domicilio disgiunto, entrambi i coniugi dovranno produrre idonea documentazione che ne giustifichi il motivo (ad es. esigenze di lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altre comprovate necessità). - Trascrizione e validità del matrimonio o dell’unione civile
Se il matrimonio o l’unione civile è stato celebrato all’estero, l’atto deve essere già stato trascritto presso un Comune italiano. Il vincolo deve permanere valido fino all’adozione del decreto di concessione della cittadinanza: alla data del provvedimento non devono essere intervenuti separazione personale, scioglimento o divorzio.
Il decesso del coniuge successivo alla presentazione della domanda non comporta invece la decadenza dal beneficio. - Situazione penale
La concessione della cittadinanza è subordinata anche all’assenza di:
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- condanne pronunciate da autorità giudiziarie italiane per reati puniti con pena superiore a 3 anni di reclusione;
- condanne pronunciate da autorità giudiziarie straniere a pena superiore a 1 anno per reati non politici;
- condanne per delitti contro la personalità dello Stato;
- motivi ostativi connessi alla sicurezza della Repubblica.
Ultimo aggiornamento: 30 marzo 2026