Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale CIVES del Ministero dell’Interno raggiungibile all’indirizzo: https://portaleservizi.dlci.interno.it

Registrazione e compilazione su CIVES

  • La registrazione avviene tramite indirizzo e-mail
  • L’indirizzo e-mail indicato costituisce domicilio digitale, quindi tutte le comunicazioni indirizzate al cittadino avverranno tramite il portale

Durante la compilazione è necessario:

  • inserire le generalità complete come riportato nei certificati/documenti presentati
  • dichiarare tutte le residenze a partire dai 14 anni
  • dichiarare l’eventuale convivenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione
  • non lasciare periodi non dichiarati
  • evitare caratteri speciali (es. cediglia, accenti acuti o gravi all’interno della parola, accenti circonflessi, ecc.)

In caso di discordanze nei dati anagrafici, queste ultime debbono essere supportate da idonea documentazione e quindi potranno essere sanate dall’istante solo a fronte di documentazione rilasciata dalle Autorità del Paese di origine, mediante sentenze, atti di nascita e matrimonio con annotazioni oppure negli atti di matrimonio o su altra eventuale documentazione ufficiale attestante un cambio o un’assunzione a seguito di matrimonio. La documentazione sopra richiesta dovrà essere munita di apostille e traduzione in lingua italiana.

Il richiedente è tenuto a registrare i propri dati con la massima attenzione in quanto questi non potranno essere modificati e, in caso di errore, si dovrà procedere ad una nuova registrazione con altro indirizzo e-mail.

 

VERIFICA CONSOLARE 

L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie verifiche. Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al rifiuto della propria pratica.

In caso di rifiuto della domanda, si potrà ripresentare la domanda avendo cura di sanare gli errori indicati nel rifiuto stesso e si potranno riutilizzare i pagamenti già effettuati, se si ripresenta la domanda entro un anno.

In caso di accettazione, il richiedente sarà convocato per via telematica presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea in originale, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione delle percezioni consolari previste.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del documento d’identità e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

 

IMPORTANTE:
La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno, entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili fino al massimo di 36 mesi. Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il decreto di conferimento della cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

 

DECRETO E NOTIFICA  

Il decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata al richiedente. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale, con data successiva al decreto, quali, ad esempio (elenco non esaustivo):

  • atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano e corrispondente atto estero
  • certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione). Invece, il decesso del coniuge avvenuto dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza del beneficio.

Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi. Il termine di sei mesi è tassativo, decorso il quale si perderà il diritto al conseguimento della cittadinanza.

 

GIURAMENTO 

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le seguenti parole:

“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”

L’acquisto della cittadinanza italiana decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.
Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.

 

Ultimo aggiornamento 30 marzo 2026