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CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE – PROROGA DEL TERMINE AL 31 MAGGIO 2029

CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE: PROROGA DEL TERMINE AL 31 MAGGIO 2029.
PIÙ TEMPO PER DICHIARARE LA VOLONTÀ DI FAR ACQUISTARE LA CITTADINANZA ITALIANA AI FIGLI MINORI NATI ALL’ESTERO.

 

La Legge 28 febbraio 2026, n. 26 ha convertito il Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 disponendo, tra l’altro, la proroga del termine di legge previsto dall’articolo 1, comma 1-ter, del Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36, dal 31 maggio 2026 al 31 maggio 2029.

Pertanto, le persone che non avevano compiuto 18 anni alla data del 24 maggio 2025 e che sono figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, possono acquisire la cittadinanza per beneficio di legge rendendo la prevista dichiarazione entro il 31 maggio 2029 e non più entro il 31 maggio 2026.

 

9 marzo 2026