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IMPORTANTI NOVITÀ INTRODOTTE CON LA LEGGE DI BILANCIO 2026. MODIFICATO L’ART. 4 DELLA LEGGE 91/1992. PIÙ TEMPO PER DICHIARARE LA VOLONTÀ DI FAR ACQUISTARE AI FIGLI MINORI NATI ALL’ESTERO LA CITTADINANZA ITALIANA

Il comma 513, dell’art. 1, della L. 30 dicembre 2025 n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026 – 2028) ha introdotto importanti modifiche all’art. 4, comma 1-bis, lettera b) e all’art. 9 bis della L. 91/1992 sulla cittadinanza.

Con l’entrata in vigore della nuova norma, il genitore italiano per nascita potrà rilasciare la dichiarazione, prevista dal citato art. 4, comma 1-bis, lettera b) della L. 91/1992, di acquisto della cittadinanza in favore del figlio minore entro il terzo anno di età di quest’ultimo e non più entro il suo primo anno di vita.

Dal primo gennaio 2026, inoltre, per le dichiarazioni di cui al citato art. 4, comma 1-bis, lettera b) della L. 91/1992, e solo per queste, non sarà più dovuto il pagamento del contributo di 250 euro originariamente previsto. Esse verranno quindi ricevute a titolo gratuito.

Le predette misure non sono retroattive. Non sarà pertanto possibile prendere in considerazione domande di rimborso del contributo versato in applicazione della previgente normativa.