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ASSOCIAZIONI ITALIANE ALL’ESTERO

La rete degli Uffici diplomatico-consolari all’estero effettua periodicamente una mappatura delle Associazioni operanti nelle rispettive circoscrizioni compilando un registro/database delle Associazioni che assume rilevanza giuridica specialmente in occasione dell’elezione dei membri del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) successiva a quella dei Comitati degli Italiani all’Estero (Com.It.Es.). L’art. 13, comma 1, della Legge 368/89, modificato dalla Legge 198/98, prevede infatti che all’assemblea elettiva partecipino rappresentanti delle Associazioni registrate. Il DPR 329/98, regolamento applicativo delle citate leggi sul CGIE, prevede all’art. 7 che le Associazioni, i cui rappresentanti possono essere designati come membri delle assemblee elettive, “devono essere iscritte in apposito registro presso la rappresentanza diplomatica o consolare da cui risultino la data di costituzione, le finalità statutarie, il capitale sociale e i nominativi dei rappresentanti legali. Esse devono essere operanti nel Paese da almeno cinque anni”, in aderenza al concetto di stabilità nel tempo delle stesse e a garanzia e riprova del loro radicamento nella realtà in cui si trovano ad operare.

Per quanto riguarda i Com.It.Es., la Legge 286/2003 ed il DPR 395/2003 prevedono un ruolo attivo delle Associazioni iscritte in apposito registro nella nomina dei membri cooptati (art. 7 Legge 286/2003), dei membri del Comitato Elettorale Circoscrizionale (art. 16 Legge 286/2003) e dei membri dei Com.It.Es. non elettivi (art. 23 Legge 286/2003).

Per poter essere registrate da questo Consolato Generale le associazioni devono soddisfare una serie di requisiti formali e sostanziali, dettagliati nella circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 2 del 9 ottobre 2013.

La predetta circolare precisa che:

  • spetta alle Associazioni richiedere l’iscrizione nel registro/database tenuto dall’Ufficio consolare di riferimento. Non è prevista la registrazione d’ufficio;
  • copia dello Statuto dell’Associazione dovrà essere conservata agli atti dell’Ufficio consolare;
  • al fine della verifica della rappresentatività e dell’operatività, le Associazioni devono regolarmente informare per iscritto, almeno una volta l’anno, l’Ufficio consolare delle attività svolte nel corso dell’anno e della convocazione della loro Assemblea annuale, nonché delle eventuali variazioni nelle cariche sociali;
  • l’Associazione può essere cancellata dal registro/database – oltre che quando il numero dei soci diventa inferiore al numero minimo richiesto – per sopravvenuto scioglimento o per richiesta esplicita dei legali rappresentanti dell’Associazione stessa.
    Inoltre, qualora le attività previste dallo Statuto dell’Associazione risultino, dalla comunicazione di cui al precedente punto 3 o da verifiche successivamente condotte dall’Ufficio consolare, inesistenti o irrilevanti, l’Associazione verrà cancellata dal registro/database a cura dell’Ufficio consolare di riferimento che ne darà comunicazione scritta all’Associazione stessa. Nei casi dubbi l’Ufficio consolare potrà far ricorso al parere, non vincolante, del rispettivo Com.It.Es..

 

Per maggiori informazioni: washington.consolare@esteri.it

 

Ultimo aggiornamento: 11 agosto 2026