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QUANDO SI APPLICA QUESTA PROCEDURA

Questa procedura si applica esclusivamente a ex cittadini italiani che:

  • sono nati in Italia, oppure
  • sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi,

e che abbiano perduto la cittadinanza italiana prima del 16 agosto 1992, in una delle seguenti ipotesi previste dalla legge n. 555/1912:

  • acquisto volontario di una cittadinanza straniera con contestuale stabilimento della residenza all’estero (art. 8, n. 1);
  • rinuncia alla cittadinanza italiana a seguito di acquisto involontario di cittadinanza straniera, con residenza all’estero (art. 8, n. 2);
  • acquisto da parte del figlio minore non emancipato della cittadinanza straniera del genitore che aveva perduto la cittadinanza italiana, in presenza di comune residenza (art. 12).

 

Questa procedura NON si applica:

  • agli ex cittadini italiani nati all’estero che non siano stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi;
  • a chi abbia perduto la cittadinanza italiana dal 16 agosto 1992 in poi;
  • a chi abbia perduto la cittadinanza per cause diverse da quelle sopra indicate.

 

Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2026