Il comma 513, dell’art. 1, della L. 30 dicembre 2025 n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026 – 2028) ha introdotto importanti modifiche all’art. 4, comma 1-bis, lettera b) e all’art. 9 bis della L. 91/1992 sulla cittadinanza.
Con l’entrata in vigore della nuova norma, il genitore italiano per nascita potrà rilasciare la dichiarazione, prevista dal citato art. 4, comma 1-bis, lettera b) della L. 91/1992, di acquisto della cittadinanza in favore del figlio minore entro il terzo anno di età di quest’ultimo e non più entro il suo primo anno di vita.
Dal primo gennaio 2026, inoltre, per le dichiarazioni di cui al citato art. 4, comma 1-bis, lettera b) della L. 91/1992, e solo per queste, non sarà più dovuto il pagamento del contributo di 250 euro originariamente previsto. Esse verranno quindi ricevute a titolo gratuito.
Le predette misure non sono retroattive. Non sarà pertanto possibile prendere in considerazione domande di rimborso del contributo versato in applicazione della previgente normativa.