﻿{"id":11791,"date":"2025-09-04T10:37:36","date_gmt":"2025-09-04T14:37:36","guid":{"rendered":"https:\/\/ambwashingtondc.esteri.it\/?page_id=11791"},"modified":"2025-09-04T12:14:34","modified_gmt":"2025-09-04T16:14:34","slug":"art-4-comma-1-bis-legge-91-92-lettera-a-e-lettera-b","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambwashingtondc.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/nascite\/acquisto-per-beneficio-di-legge\/art-4-comma-1-bis-legge-91-92-lettera-a-e-lettera-b\/","title":{"rendered":"Art 4 comma 1 bis legge 91\/92 lettera  a) e lettera b)"},"content":{"rendered":"<p><strong>ART. 4, COMMA 1-BIS LEGGE 91\/1992 \u2013 BENEFICIO DI LEGGE<\/strong><\/p>\n<p>I seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 uno dei genitori \u00e8 cittadino per nascita. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell\u2019articolo 9 della legge n. 91\/1992 o \u201cper beneficio di legge\u201d ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 91\/1992 o dell\u2019articolo 10 della legge n. 555\/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91\/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91\/1992).<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui \u00e8 decisa l\u2019adozione da parte di cittadino italiano durante la minore et\u00e0 del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrer\u00e0 dal primo riconoscimento (perch\u00e9 gi\u00e0 il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sar\u00e0 computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.<\/p>\n<p>La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza, a favore del figlio minore, deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all\u2019esercizio delle funzioni di stato civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.<\/p>\n<p>Il minore che ne beneficia non sar\u00e0 cittadino per nascita o iure sanguinis.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.<\/p>\n<p>Le dichiarazioni dovranno essere rese presenzialmente presso l\u2019Ufficio consolare davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile.<\/p>\n<p>Occorrer\u00e0 allegare anche documento d\u2019identit\u00e0 del richiedente e del figlio\/a, prova di residenza nella circoscrizione consolare, oltre alla documentazione elencata nel modulo di dichiarazione pertinente.<\/p>\n<p>Per i cittadini italiani iscritti all\u2019AIRE della circoscrizione consolare di residenza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o madre potr\u00e0 essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 9-bis della legge n. 91\/1992, si applica il pagamento del contributo a favore del Ministero dell\u2019Interno di 250 euro, per ciascun minorenne, con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:<\/p>\n<p>\u201cMinistero dell\u2019Interno D.L.C.I Cittadinanza\u201d<\/p>\n<p>Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.<\/p>\n<p>Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020<\/p>\n<p>Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91\/1992 e nome e cognome del richiedente<\/p>\n<p>Codice BIC\/SWIFT di Poste Italiane:\u00a0 BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)<\/p>\n<p>Codice BIC\/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l\u2019interessato, una volta divenuto maggiorenne, pu\u00f2 fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"ART. 4, COMMA 1-BIS LEGGE 91\/1992 \u2013 BENEFICIO DI LEGGE I seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente: &#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 uno dei genitori \u00e8 cittadino per nascita. 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