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Cittadinanza italiana per discendenza

INFORMAZIONI GENERALI

Il principio che, nell’ordinamento italiano, informa il modo di trasmissione della cittadinanza è, di regola, quello dello iure sanguinis. Si ha cioè diritto alla cittadinanza se si è in grado di dimostrare di discendere da un avo italiano senza che la linea di trasmissione del diritto stesso abbia mai subito, nel passaggio da una generazione all’altra, interruzioni.

Fino all’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana (1º gennaio 1948), la capacità di trasmettere il nostro status civitatis apparteneva, in forza della L. 13 giugno 1912 n. 555 nonché del precedente codice civile sabaudo del 1865 e salvo limitatissime eccezioni, solo alla figura del padre.

Dopo l’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, questa capacità è stata pienamente riconosciuta anche alla donna.

Il possesso dei requisiti per la presentazione della domanda di cittadinanza e l’eventuale esistenza di fattori ostativi alla sua trasmissibilità debbono essere pertanto valutati alla luce della normativa in vigore al momento in cui i fatti addotti a sostegno della pratica di ricostruzione hanno avuto luogo.

La legge che attualmente disciplina la materia è la L. 5 febbraio 1992 n. 91. Essa ha profondamente innovato l’impianto della precedente L. 13 giugno 1912, n. 555. In essa si è riconosciuta la piena capacità per la donna di trasmettere la cittadinanza; si è introdotto l’istituto della cittadinanza multipla; si è dato nuovo e prevalente spazio all’intervento della volontà individuale dei singoli nel determinare le proprie vicende di cittadinanza.

 

Nuove linee interpretative in materia di cittadinanza iure sanguinis

Si attira l’attenzione degli utenti, potenzialmente interessati al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, sulle importanti novità introdotte in materia da alcune recenti pronunce della suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, ord. N. 454/2024 e n. 17161/2023) e dalla circolare 3 ottobre 2024 n. 43347 del Ministero dell’Interno, emanata in applicazione delle nuove linee interpretative dettate dal predetto organo giudiziario.

Recependo gli orientamenti della Cassazione, la circolare chiarisce anzitutto che il cittadino italiano che – in vigenza della norma del 1912 (e, prima ancora, del codice civile del 1865) – ha perso la cittadinanza italiana in conseguenza dell’acquisto volontario della naturalità straniera ha fatto contestualmente perdere il nostro status civitatis al figlio minore con lui convivente anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia nato in un Paese, come gli Stati Uniti, dove si applica lo iure soli (e che pertanto, alla nascita, risultava bipolide: italiano per derivazione paterna in base al principio dello iure sanguinis e straniero in base al luogo di nascita in applicazione del principio dello iure soli). In tutti tali casi, pertanto, la linea di trasmissione della cittadinanza deve considerarsi interrotta, il minore in questione non disponendo più, a far data dalla naturalizzazione del padre, della capacità di trasmettere a sua volta il diritto ai propri eventuali discendenti.

Fermo quanto precede, è tuttavia data all’istante la possibilità di dimostrare che il proprio ascendente, incorso nella perdita per le ragioni sopra esposte, abbia, successivamente al raggiungimento della maggiore età, compiuto un atto di riacquisto del nostro status civitatis. Nell’ipotesi in cui ciò sia effettivamente avvenuto e possa essere provato, occorrerà tuttavia che l’evento abbia avuto luogo prima della nascita del discendente in linea retta dell’interessato. Diversamente la linea di trasmissione non potrà considerarsi ricostituita.

 

PROCEDIMENTO

Per presentare la domanda, prenota il tuo appuntamento tramite il sistema di prenotazione on line al seguente link: PRENOT@MI

Le domande debbono ESCLUSIVAMENTE essere inviate per posta.

Il giorno dell’appuntamento il richiedente NON DOVRÀ RECARSI IN AMBASCIATA ma dovrà spedire per POSTA la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana corredata della documentazione richiesta, come indicato nella Checklist 1 e nella Checklist 2.

La data della spedizione deve essere ben visibile sulla busta.

Se l’istanza risulterà inviata precedentemente alla data dell’appuntamento il plico sarà restituito, a spese del mittente, senza alcuna valutazione, con la motivazione “data non corrispondente all’appuntamento”.

La domanda dovrà essere spedita non oltre 30 giorni dalla data dell’appuntamento.

I documenti all’interno della busta dovranno essere organizzati come specificato nella Checklist 3.

I formulari da allegare alla domanda sono disponibili al seguente link: Domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana

Le istanze sono soggette al pagamento di una tassa di Euro 300 da corrispondere in dollari USA mediante money order (vaglia) o cashier’s check (assegno circolare) a nome di “Italian Embassy in Washington DC”.

Il contributo è dovuto indipendentemente dall’esito del procedimento. Esso non sarà pertanto rimborsabile in caso di suo eventuale esito negativo.

L’importo del contributo è soggetto a variazione su base trimestrale. Per verificare quello in corso al momento di spedizione della pratica, consultare il seguente link: Tariffa consolare per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis”

Il richiedente riceverà copia della ricevuta di pagamento via posta elettronica (e-mail), unitamente ad una comunicazione relativa alla decorrenza dei termini legali entro i quali il procedimento dovrà essere concluso (730 giorni).

Al termine dell’istruttoria, la Cancelleria Consolare di quest’Ambasciata invierà all’interessato una comunicazione facente stato dell’esito della procedura.